Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
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Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
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Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.
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Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
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In caso di alterazione del resto della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima
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Se l'originale dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porta la clausola « da qui la girata non vale che sulla copia » od
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In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare
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mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
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Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto: 1° che il duplicato inviato per
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Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per
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In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento
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compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata
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breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta